Bed & breakfast e condominio
Martedì 25 Novembre 2008
Il bed and breakfast è oramai una realtà consolidata nel nostro Paese.
La legge definisce il B&B “l’attività a carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire il servizio, a conduzione familiare, di alloggio e prima colazione”.
Qualche settimana fa c’è stato un evento che ha fatto discutere molti proprietari di B&B e coloro che intendevano intraprendere quest’attività. Per molto tempo è stato posto un limite all’apertura di B&B a Milano. La cosa si è fortunatamente risolta di recente con una sentenza della Corte Costituzionale.
La legge della Regione Lombardia 28/04/1997 N. 12 al punto 4, classifica i B&B come ” l’attività esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l’esercizio dell’attività non determina il cambio della destinazione d’uso dell’immobile”.
Una Legge divenuta esecutiva dal 2007 impose l’obbligo di chiedere il nulla osta dei condomini per avviare o proseguire un’ attività di Bed and Breakfast.
Questa clausola contenuta nella legge Regionale ha così rallentato l’apertura di B&B a Milano.
È da premettere che in nessuna altra legge Regionale è contenuta tale disposizione.
La Signora Laura L., titolare di un B&B a Milano, ha presentato ricorso al TAR in seguito al rifiuto da parte del Comune, delle autorizzazioni necessarie all’attività proprio per il mancato consenso da parte del condominio. In seguito ad un’assemblea, i condomini avevano categoricamente rifiutato la richiesta della signora, dell’apertura del bed and breakfast.
Con la sentenza 369 depositata il 14 novembre 2008 la Consulta ha sottolineato che “la disposizione censurata disciplina la materia condominiale in modo più severo di quanto disposto dal codice civile.” Ed a questo proposito i giudici costituzionali ricordano che “i rapporti condominiali tra privati costituiscono materia riservata alla legislazione statale”. E ancora, “l’assemblea dei condomini non può essere dotata di poteri superiori a quelli fissati dal codice civile, il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazioni già previste nei regolamenti dello stesso condominio e accettate al momento dell’acquisto della casa”.
In seguito a tale sentenza, il Tar Lombardia non potrà far altro che annullare il provvedimento del Comune di Milano e obbligare l’amministrazione a concedere le autorizzazioni alla signora Laura L. e a tutti coloro che intendono aprire un B&B.
In conclusione: l’attività dei bed and breakfast non può essere subordinata alle autorizzazioni dell’assemblea di condominio.
Vedi anche la legge B&B della Lombardia
Clicca qui invece per scaricare la sentenza n. 369/2008 in PDF.
Forse potrebbero interessarti anche questi articoli
44 Commenti »
Puoi lasciare una risposta, oppure fare un trackback dal tuo sito.








mirella DROCCO dice:
Pubblicato il 28 11 2008 alle 12:24
SONO FELICE DI QUESTA GIUSTA CONCLAMAZIONE.
INFATTI NON POSSIAMO LIMITARE I POSSESSORI DI APPARTAMENTO AI CAPRICCI DEI CONDOMINI, PENSO CHE OGNUNO A CASA PROPRIA (SENZA ARRECARE DANNI/FASTIDI AI CONDOMINI) POSSA OSPITARE CHI DESIDERA.
DOMANDA: A TORINO E IN ITALIA GENERICAMENTE VIGE LA STESSA LEGGE ???? grazie anticipatamente per la risposta Mirella
Redazione dice:
Pubblicato il 30 11 2008 alle 21:23
Buonasera Mirella,
pienamente d’accordo con Lei.
I giudici costituzionali hanno stabilito che “i rapporti condominiali tra privati costituiscono materia riservata alla legislazione statale”. In particolare “l’assemblea dei condomini non può essere dotata di poteri superiori a quelli fissati dal codice civile”.
In seguito a questa pronuncia quindi il Tar Lombardia dovrà annullare il regolamento.
La cosa importante è che la sentenza farà senz’altro giurisprudenza, sarà infatti un precedente per i prossimi casi e quindi questa IMPORTANTE sentenza potrà essere invocata da tutti i proprietari di bed & breakfast che, anche al di fuori della Lombardia, dovessero vedersi preclusa la possibilità di aprire un B&B a causa dei regolamenti condominiali.
| il Blog di Salvatore Menale | » Blog Archive » Bed and Breakfast e condominio: nuove norme dice:
Pubblicato il 01 12 2008 alle 12:20
[...] Ne parliamo in modo più approfondito nel blog di bedandbreakfastmania. [...]
Le novit dice:
Pubblicato il 24 06 2009 alle 11:18
[...] avviare ( a tal proposito potrete consultare il nostro post che affronta proprio la questione b&b e condominio) •
achille dice:
Pubblicato il 14 10 2009 alle 10:56
Gente,Vi chiedo:ma bisogna esser proprietari dell’appartamento o anche solo in affitto per aprire un B&B??? se qualcuno mi può rispondere ne sarei molto grato
Saluti Achille
Achille dice:
Pubblicato il 14 10 2009 alle 18:22
alla redazione prego.
Mi potete rispondere voi al mio quesito??
Posso aprire un B&B in condominio anche se non sono proprietario dell’appartamento??
Cordialmente ringrazio
Achille
crt dice:
Pubblicato il 18 10 2009 alle 20:36
E’ allucinante che si possa pretendere di aprire un b&b in un condominio , penso proprio non sia corretto per gli altri proprietari poiche’ non possono essere coinvolti direttamente e indirettamente nelle proprie attivita’ , questi ‘ospiti’ nessuno in realta’ li conosce ed anche questo ‘esercente’ si prende una grossa responsabilita’ nei confronti di tutti , pensate al parcheggio ad esempio , alle aree comuni , al minimo danno chiunque potra’ dire …e’ stato un suo ospite .,.. ( chi puo’ contraddire ? ) Un conto e’ a casa propria e di danni o problemi me ne faccio carico io , ma in condominio dove vi sono parti comuni …. anche se possibile non ritengo proprio sia corretto e conveniente per il quieto vivere . Io possiedo un B&b da tre anni e l’accesso alle camere e’ in area separata e diretto senza passare dai locali miei privati ( come richiesto da regolamento ) il che e’ giusto anche per la privacy degli ospiti . Avere la possibilita’ di ‘fare’ non sempre e’ un occasione , ci si puo’ trovare di fronte a responsabilita’ inaspettate e quando si ospita la gente in casa propria bisogna avere cautela.
Achille dice:
Pubblicato il 19 10 2009 alle 15:16
Caro CRT, leggo le tue notizie in merito alla B&B in condominio e sono d’accordo con te che è una scemenza farlo.però so di un mio amico che lo ha fatto e il condominio nulla può fare.Io dal canto mio abito all’ultimo piano al 5to la superfice è di 350 mq,ora i miei figli sono tutti volati fuori ed io non so se tenerlo e fare un B&B o se debbo cambiare casa perchè ora questo appartamento x me è troppo caro.Salvo che non faccia un B&B.
Dovrò chiedere ad un commercialista perchè non sò dove trovare risposta alla mia domanda.Si può fare o non si può fare in affitto??? Boh non so!!!!!
Achille
crt dice:
Pubblicato il 19 10 2009 alle 19:03
Ciao , beh , se guardi in questo sito vi sono diverse indicazioni a riguardo persino con i regolamenti regionali riguardo anche la tua richiesta ove ho visto indicato che talvolta serve la firma del proprietario dell’appartamento (quindi mi pare logico che debba essere daccordo ) . Per quanto riguarda il tuo amico spero proprio abbia vicini molto gentili e pazienti e trovi clienti disposti ad andare in vacanza in un condominio (e non distrarsi per una notte . E chi vuol capire capisca ). Buon lavoro .
achille dice:
Pubblicato il 19 10 2009 alle 19:56
Carissimo CRT,anzitutto ti ringrazio molto per la pronta risposta che mi ha chiarito direi tutto.Guarderò nel sito per avere ulteriori info.Poi per il resto cioè per il B&B ci penso, rifletterò e poi vedo.
Grazie carissimi saluti
Achille
mena dice:
Pubblicato il 19 10 2009 alle 20:42
Grazie per i vostri commenti!
Caro CRT condivido con te sul fatto che quando si ospitano in casa persone estranee vi sono molte più responsabilità, soprattutto se si ha un b&b in condominio.
Però come hai avuto modo di leggere nell’articolo, la legge regola il rapporto condominiale e l’attività ricettiva affermando che “l’attività dei bed and breakfast non può essere subordinata alle autorizzazioni dell’assemblea di condominio”.
Sono convinta che in ogni luogo debba prevalere il SENSO CIVICO. Solo così si potrà intraprendere tale attività non infastidendo nessuno e, perchè no, guadagnare un extra!
A presto.
Mena Santoro
mena dice:
Pubblicato il 19 10 2009 alle 20:48
Ciao Achille ti scrivo il link di un post in cui sono riportate tutte le informazioni necessarie per l’apertura di un b&b.
Ecco: http://blog.bedandbreakfastmania.com/index.php/archives/2008/10/09/come-aprire-un-bed-and-breakfast/
Magari invece di cambiare casa potresti adibirla in bed and breakfast sfruttando così gli spazi e le camere vuote che i tuoi figli hanno lasciato.
Per qualsiasi domanda restiamo a tua disposizione.
Mena Santoro
Redazione di bed and breakfast mania
crt dice:
Pubblicato il 20 10 2009 alle 19:54
Ciao , rispondendo a Mena dico che il problema non e’ l’assemblea di condominio che nulla puo’ fare ,quindi non e’ una questione di permessi ,ma il problema e’ che nelle aree comuni sei tu il responsabile , anzi non il responsabile ma il diretto referente del comportamento degli ospiti , quindi il problema diventa un altro e precisamente se te la senti di essere garante per il senso civico di persone che non conosci . Certo , gli ospiti sono maggiorenni e quindi non sei direttamente in causa ma non puoi certo sentirti estraneo di fronte ai tuoi vicini che non tarderanno a coinvolgerti in modo sicuramente antipatico.Basta un po’ di rumore fuori orario … Sono comportamenti che se ricadono su te che sei il bed and brekkista ( ?) sono nella norma ma se ha sopportarli sono i vicini… E’ solo una questione di tempo e ti ritrovi in guerra .
Mena Santoro dice:
Pubblicato il 20 10 2009 alle 20:12
Buonasera CRT, hai ragione in quanto molti non sanno nemmeno cosa sia il senso civico. Inoltre spesso sia ha a che fare con vicini poco piacevoli.
Io ogni giorno sono in contatto con albergatori e turisti. Ti assicuro che finora nessuno si è mai lamentato e fortunatamente nessuno è mai incappato in situazioni spiacevoli.
C’è da mettere in preventivo anche la gelosia dei vicini. E sai bene che quando si ha a che fare con persone invidiose non ne esci, in quanto ogni minimo rumore può dar fastidio.
Un consiglio: abbi un po’ di fiducia. Oltretutto è una bella attività che ti da soddisfazioni e ti mette a contatto con persone di origine e culture diverse.
A presto
crt dice:
Pubblicato il 20 10 2009 alle 20:44
Ciao , guarda , a dir la verita’ come forse non ho gia’ detto ho un B&B in casa mia da circa tre anni e problemi nessuno , ma ho anche un agriturismo con dieci appartamenti in collina a circa 100 metri da casa , un area molto tranquilla sul Lago di Garda . I miei prossimi vicini stanno a 200 metri , con loro mai problemi . Una sera questi han fatto festa e rumore fino alle 4 di mattina (era estate ) ,per me nessun nessun problema , anzi che venga un po’ di allegria , ma il giorno dopo avevo un tizio davanti al cancello che si lamentava per il rumore , nota che sta’ dall’altra parte della valle a 500 metri in linea d’aria , ed era convinto che fossero stati i miei ospiti …… questo la dice lunga sulle persone tristi !
Mena Santoro dice:
Pubblicato il 20 10 2009 alle 21:15
D’estate è permesso un po’ di divertimento. Però se a questa persona ha dato fastidio magari potresti avvertire i tuoi clienti di non fare caos dopo una certa ora.
Non è una vergogna dirlo ma una regola. Quante volte mi è capitato che, tornando da un concerto insieme alle mie amiche e alloggiando in b&b o hotel, ci è stato detto: “Mi raccomando ragazze non fate troppo baccano. Ci sono altre persone nella struttura”.
Ammettiamo che quella stessa sera avresti avuto altri clienti, questi come l’avrebbero presa sentendo casino fino alle 4:00?
crt dice:
Pubblicato il 20 10 2009 alle 21:39
Nooo , non erano i miei clienti a far rumore , quelli dormivano beatamente , ma i vicini ( a 200 metri ) , questo per dire che la gente talvolta non aspetta altro che aver motivo per farti pesare che esistono e dimostrare il peggio di se’ ….. evidentemente questo signore che sta’ a 500 metri minimo ( siamo in campagna e le distanze sono dilatate rispetto alla citta’ ) non aspettava altro che venire da me a lamentarsi per la mia attivita’ peraltro sbagliando completamante il tiro poiche’ non era causa nostra . Quindi presumo che in un condominio con gli spazi piu’ stretti ci sia davvero da discutere .
Mena Santoro dice:
Pubblicato il 21 10 2009 alle 00:20
A questo punto mi viene da pensare che questa persona ha colto la palla al balzo per reclamare su di Lei ed alla fine ha fatto pure una bella figuraccia
Achille dice:
Pubblicato il 21 10 2009 alle 11:30
crtese att.ne sigra mena Santoro,
letto grazie tua riposta circa ” …ma se sono in affitto??? ” che tipo di autorizzazione ci vuole dal proprietario dell’appartamento?? hai qualche cosa da farmi avere ??e poi altro? Perchè ho sentito un sigre di Milano e mi dice che il proprietario ho è in società col B&B,e/o partecipa agli utili sennò non può rilisciare l’OK.Fra l’altro il mio appartamento è di una SRL. cambia qualche cosa ??? quante domande he! non me ne volere.Se mi puoi aiutare te ne serei molto grato,visto che il mio commercialista non lo trovo da 5 gg. Byby saluti
Achille
Redazione dice:
Pubblicato il 21 10 2009 alle 14:38
Gentile Achille, non ha bisogno di autorizzazioni particolari se non quelle previste per l’apertura di un B&B anche nel caso in cui lei non sia proprietario dell’appartamento.
Ovviamente dovrà dimostrare di possedere la residenza presso la sede cui intende operare.
Per le altre domande che ci ha posto, ci spiace ma dovrà attendere di “ritrovare” il Suo commercialista, in quanto trattasi di quesiti più tecnici che non possiamo fornirle in quanto non rientranti nella nostra sfera di competenza.
In bocca al lupo!
Salvatore Menale
Redazione di BedandBreakfastMania.com
achille dice:
Pubblicato il 21 10 2009 alle 15:41
Cort. Att.ne. Egr. Salvatore Menale,
ringrazio vivamente Vs sollecita risposta e cortesia,
Achille
Maru dice:
Pubblicato il 16 01 2010 alle 16:40
Buonasera a tutti!Cercherò di riassumere molto brevemente l’accaduto.
Sono proprietaria di un appartamento in un condominio, da circa tre anni svolgo l’attività di bed and breakfast, non contemplata tra i divieti nel regolamento condominiale(come invece la pensione che è sottoposta a regolamentazioni del tutto diverse), regolarmente registrata presso la questura, e in tutti i sensi assolutamente legale. Tengo a precisare che è un’attività per me davvero saltuaria (esercitata circa due volte al mese) e che è mia premura non arrecare nessun tipo di disturbo ai condomini (non permetto agli ospiti nemmeno di suonare il campanello in ore serali perchè potrebbe disturbare il sonno altrui, così come li invito caldamente a servirsi del’ascensore anzichè delle scale). Recentemente ho ricevuto una raccomandata di diffida da parte dell’amministratore, ma la motivazione sono le lamentele di un solo condomino, puro puntiglio a mio parere!! Come posso difendermi dalle prese di posizione di UN SOLo CONDOMINO??La diffida non dovrebbe essere sostenuta e preceduta da motivazioni reali o da una violazione del regolamento di condominio?
crt dice:
Pubblicato il 18 01 2010 alle 19:36
Cosa rispondere dopo quanto letto ? Come al solito in Italia e’ tutto un gran casino , ci sono le leggi e le sentenze contro le leggi , in un tribunale si interpretano in un modo e in altri in altri modi e nel frattempo gli Italiani che non vogliono perder tempo e denaro in stupide disquisizioni da auditorio fanno di testa propria e chi ha appoggi va avanti ed e’ bravo e agli altri una tantum c’e’ l’ispezione e , fuorilegge , deve pagare ….. in questo stato feudale e corrotto dove sta’ la legge da rispettare , il comportarsi nel giusto ?
Redazione dice:
Pubblicato il 20 01 2010 alle 18:55
Buonasera Maru, ci sta chiedendo un parere legale ed ovviamente non possiamo darglielo.
C’è però da dire che non ha posto in essere alcuna norma contraria al regolamento condominiale ed inoltre la sentenza nr.369 costituisce ora un “precedente”, quindi un legale potrà contattare l’amministrazione semplicemente con una lettera ove precisa che nulla potrà fare il condominio contro la sua attività, in quanto contemplata, tutelata e non lesiva di alcun interesse degli altri condomini.
Stia tranquilla quindi,
dovrà solo rivolgersi presso uno studio legale.
Cordiali saluti
S. Menale
Redazione dice:
Pubblicato il 20 01 2010 alle 18:57
@Crt buonasera, credo il suo sia uno sfogo e quindi è ok.
Se però ha posto qualche domanda la prego di formularla meglio affinchè possiamo capirla ed eventualmente aiutarla.
Un cordiale saluto
crt dice:
Pubblicato il 20 01 2010 alle 21:28
Non e’ uno sfogo , e’ solo una logica constatazione a quanto letto nei post precedenti , ovvero una gran confusione dove tutti possono essere in ragione e torto il che’ e’ una liberta’ davvero singolare , solo la comicita’ di un film di Toto’ sarebbe arrivata a tanto. Cmq Grazie . Distinti saluti.
alessandra dice:
Pubblicato il 01 09 2010 alle 10:31
scusate ho aperto una casa vacanza e un B&B in un condominio dove nel regolamento era scritto solo che c’era il divieto ad attività commerciali o ricettive. ho ricevuto dall’avvocato del condominio una diffida ma secondo me una casa vancaza e b&b non è ne un’attività commerciale ne ricettiva. voi che mi dite? nel regolamento devono essere elencate per bene tutte le attività vietate oppure si fa ad interpretazione generica? grazie per una vostra risposta
Mena Santoro dice:
Pubblicato il 01 09 2010 alle 17:28
Gentilissima Alessandra, benvenuta!
Innanzitutto con il termine bed and breakfast si indica una struttura ricettiva che offre ospitalità a pagamento ai turisti in abitazioni private e prevede il pernottamento e la prima colazione. E ciò già Le farà intendere che il condominio in cui Lei abita aveva tutte le motivazioni per inviare la diffida.
E’ vero che l’assemblea dei condomini non può essere dotata di poteri superiori a quelli fissati dal codice civile, il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazioni già previste nei regolamenti dello stesso condominio e accettate al momento dell’acquisto della casa.
Detto ciò, potrebbe, tramite un legale, impugnare la diffida mostrando la sentenza.
Ma è solo un tentativo in quanto la bilancia pende a favore del condominio.
Ci dispiace.
Restiamo a Sua completa disposizione e magari ci faccia sapere.
ALESSANDRA dice:
Pubblicato il 01 09 2010 alle 17:40
Grazie Mena della risposta sei gentilissima! Ma vale anche per la casa vacanza? e poi nelle limitazioni previste nel regolamento di condominio devono essere specificate bene tutte le attività “vietate” o no? perchè nel regolamento di condominio che ho non c’è scritto ne casa vacanza ne B&B. grazie ancora per il tuo aiuto
Mena Santoro dice:
Pubblicato il 01 09 2010 alle 17:48
Cara Alessandra,
la dicitura “divieto ad attività commerciali e ricettive” è fin troppo chiara, per cui evidentemente l’amministratore condominiale non ha ritenuto opportuno specificare quali sono le strutture ricettive per cui non è concessa l’attività.
Ciò vale quindi anche per la casa vacanze.
Grazie a te per averci scritto.
Leonardo dice:
Pubblicato il 12 09 2010 alle 00:23
La palazzina in cui trascorro l’estate da oltre vent’anni si trova in un centro storico ed è molto antica. E’ composta di due soli appartamenti, io sono proprietario di quello del piano terra. L’appartamento soprastante è stato acquistato recentemente da persone che intendono aprire un B&B. La mia porta d’ingresso dista solo 8-9 gradini dalla porta dell’eventuale struttura ricettiva (essendo una struttura molto antica abbiamo soffitti alti poco più di 2 metri), mi ritroverei, quindi, il via vai di turisti esattamente sulla testa. E ancora: dovendo contribuire alla ristrutturazione del lastrico solare mi ritroverò a pagare la mia giusta quota per un terrazzo destinato alla colazione dei turisti. E’ giusto difendere la libertà d’impresa nella proprietà privata, ma chi tutela i comproprietari dei beni indivisi quali l’ingresso comune, il terrazzo di copertura e così via? Non cambia la destinazione d’uso delle strutture ma la realtà è che si consente ad alcuni di realizzare reddito utilizzando parti di proprietà altrui senza tenere conto neanche delle aumentate esigenze di manutenzione. Ho l’impressione che la sentenza della Corte non abbia colto appieno le conseguenze derivanti dalla creazione di attività commerciali in luoghi adibiti a civile abitazione. Una domanda provocatoria e un po’ cruda che però rende l’dea: un malato cronico che per sopravvivere ha bisogno di collegarsi ogni sera ad una macchina nella sua camera da letto ha il diritto di farlo con tranquillità o deve sopportare le eventuali intemperanze di vacanzieri di passaggio senza neanche potersi alzare per protestare? Essendo noi solo due proprietari non credo possiamo configurarci come “condominio”, ma forse sarebbe stato corretto che i proprietari del piano di sopra avessero manifestato le loro intenzioni prima di perfezionare l’acquisto. Naturalmente, tra l’altro, il valore della mia casa sarà dimezzato: a chi potrei vendere una casa così esposta a rumore e andirivieni? Mi posso difendere? In che modo? Grazie a tutti per l’attenzione.
catton dice:
Pubblicato il 14 09 2010 alle 18:18
Io ho un B&B e qui ( Lombardia ) vige la regola che gli ospiti devono avere un accesso alle camere diretto e indipendente , quindi non possono passare da locali in comune con il proprietario . Questo gia’ basta per indicare che gli ospiti non possono passare dai pianerottoli di un condominio poiche’ : primo ”l’esercente” non e’ l’unico proprietario del pianerottolo e quindi non puo’ farne uso a suo piacere ma deve chiedere alla assemblea condominiale indipendentemente dal fatto che l’appartamento resti sempre ad uso abitazione , secondo …dubito che un appartamento abbia un ingresso esclusivo per gli ospiti ( una seconda porta d’accesso ) , detto questo gia’ basta no ? ! N:B parlatene con un qualsiasi amministratore condominiale e ve lo conferma .
Mena Santoro dice:
Pubblicato il 15 09 2010 alle 11:17
Gentile @catton, La ringraziamo per il suo prezioso intervento.
Sicuramente lo apprezzeranno anche gli altri utenti iscritti alla discussione.
Torni a “trovarci”
Buon lavoro.
Mena Santoro
Mena Santoro dice:
Pubblicato il 15 09 2010 alle 12:06
Caro Leonardo, siamo consapevoli dei disagi che vive e capiamo il suo sfogo, ma le sue domande sono ierenti a particolari aspetti legali cui nn possiamo fornire assistenza.
Ci spiace.
Buona giornata
La redazione di bed and breakfast mania
Elena dice:
Pubblicato il 15 12 2010 alle 20:06
buonasera a tutti,
sono di ferrara e sto per diventare proprietaria di un appartamento in cui vorrei aprire un’attività di bed and breakfast.
Ho il regolamento di condominio sotto mano e in due punti viene scritto:
- …gli appartamenti dei condomini sono destinati ad uso abitativo e non.
E’ possibilire adibire i locali a laboratorio,studio ed attività professionali che devono essere in ogni modo e a qualsivoglia uso compatibile col decoro e la tranquillità dell’edificio,previa autorizzazione da parte dell’assemblea in merito al tipo di attività da svolgere…
(Se non sbaglio,non viene menzionato qui l’obbligo di chiedere il permesso dell’assemblea per aprire un bed and breakfast che non é un’attività professionale o imprenditoriale. E non viene neanche cambiato l’uso di destinazione dell’immobile.)
In un altro punto del regolamento:
- ….E’ vietato cedere in affitto i locali a persone che praticano il mestiere di affittacamere senza il consenso di tutti i condomini.
( in questo caso io non cedo niente in affitto ma sarei la proprietaria di quel appartamento dove prenderò la residenza e il domicilio.
Il mestiere di affittacamere é un’attività di tipo imprenditoriale molto diversa dal bed and breakfast)
Dopo tutto ciò vorrei sapere se c’é qualcuno che si intende di queste cose e può rispondere a questi miei quesiti:
- posso aprire un b&b ?
- devo chiedere il permesso agli altri condomini?
- se l’assemblea vota no, sono comunque vincolata dalle loro decisioni o per legge, essendo un’attività non imprenditoriale e non essendo esplicitamente menzionato il divieto sul regolamento condominiale, posso comunque procedere per iniziare questa attività?
Spero che ci sia qualcuno che sappia aiutarmi!
Grazie!
Salvatore Menale dice:
Pubblicato il 20 12 2010 alle 17:20
Buonasera Elena,
come avrà letto, in seguito alla pronuncia del giudice:
l’attività dei bed and breakfast non può essere subordinata alle autorizzazioni dell’assemblea di condominio.
Quindi si, puoi aprire il B&B, senza necessariamente chiedere il consenso agli altri condomini.
Cordialmente,
Salvatore Menale
giovanni dice:
Pubblicato il 10 01 2011 alle 17:42
salve a tutti, chiedo lumi in merito ad una questione: si puo’ proporre, con un prezzo migliore, il solo pernottamento? se no c’è una legge alla quale si fa riferimento? premetto che io ho sempre dato quasi obbligatoriamente la colazione, proprio perchè se no sarei un affittacamere!!!
Mena Santoro dice:
Pubblicato il 26 01 2011 alle 20:33
Caro Giovanni, chi dorme in un bed and breakfast deve usufruire di pernottamento e prima colazione.
La disciplina di questa tipologia di servizio è regolata dalla Legge quadro sul turismo n°135 del 2001 che predispone delle regole generali valide per tutto il territorio nazionale.
Ecco a Lei il link: http://www.bedandbreakfastmania.com/legge-bed-and-breakfast-nazionale.htm
Cordialmente
Mena Santoro
francesco dice:
Pubblicato il 12 04 2011 alle 14:53
salve redazione,
avrei intenzione di aprire un B&B nella provincia di bari. l’appartamento è in un condominio e comprende 3 camere,salotto e un bagno.
la domanda è:avendo solo un bagno, potrei usare solo una camera da affittare a B&B o anche le altre visto che cmq l’appartamento è sito val secondo piano e io vivo al quarto.grazie anticipatamente e complimenti per il sito!!
Redazione dice:
Pubblicato il 13 04 2011 alle 11:10
Buongiorno @Francesco, non può ci spiace.
Infatti l’articolo 3 comma 4 della legge B&B Puglia recita testualmente:
4. L’unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impiantì (legge 5 marzo 1990, n.46) previsti per l’uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale. Qualora l’attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.
Cordiali Saluti
Salvatore Menale
Luca dice:
Pubblicato il 18 04 2011 alle 13:52
E’ vero quanto disposto dalla sentenza. Però manca la parte finale che per correttezza sarebbe giusto indicare… “il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazioni già previste nei regolamenti dello stesso condominio” e accettate al momento dell’acquisto della casa”.
Redazione dice:
Pubblicato il 18 04 2011 alle 19:08
@Luca buonasera,
grazie per il tuo gentile commento.
Leggendo con maggiore attenzione l’articolo noterai che quanto da te suggeritoci è stato già riportato nel terzultimo paragrafo dell’articolo.
A presto!
Salvatore
Gaetano dice:
Pubblicato il 06 07 2011 alle 23:39
Buona sera, mi sono imbattuto per caso su questo sito e visto che l’argomento mi interessa vorrei chiedere una delucidazione in merito ad un b&b ubicato al 4 piano di un palazzo senza ascensore e il cui accesso avviene tramite una terrazza condominiale. E’ possibile ciò visto che i proprietari hanno allestito la succitata terrazza con fiori tavoli e quant’altro, in maniera continuativa, come se fosse proprietà esclusiva? La legge lo consente? Noi come condomini possiamo limitare questo uso improprio? Grazie tante e buonasera.
Redazione dice:
Pubblicato il 03 09 2011 alle 11:50
Buonasera Gaetano, cosa dice il regolamento condominiale a proposito degli spazi comuni?
“l’assemblea dei condomini non può essere dotata di poteri superiori a quelli fissati dal codice civile, il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazioni già previste nei regolamenti dello stesso condominio e accettate al momento dell’acquisto della casa”.